diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4785 del 25/07/1986 (Rv. 447486 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO PRESTATO DI DOMENICA - MANCATO GODIMENTO DI RIPOSO COMPENSATIVO NELL'ARCO DI SETTE GIORNI - RETRIBUZIONE DOVUTA - CALCOLO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447486-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO PRESTATO DI DOMENICA - MANCATO GODIMENTO DI RIPOSO COMPENSATIVO NELL'ARCO DI SETTE GIORNI - RETRIBUZIONE DOVUTA - CALCOLO - CRITERI.*

Al lavoratore il quale abbia svolto la sua attività di domenica senza fruire del riposo compensativo nell'arco di sette giorni spetta la retribuzione per il giorno in più di lavoro prestato, con la maggiorazione propria del lavoro festivo, nonché il risarcimento del danno per la perdita del riposo settimanale, per la cui quantificazione il giudice del merito può fare utile riferimento all'aumento di retribuzione tipico dello straordinario. (V 2722/84, mass n 434769; (V 1860/83, mass n 426705; (V 5923/82, mass n 423682; (V 3470/80, mass n 407314; (V 2554/79, mass n 398893; (V 4982/78, mass n 394723).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)