Sez. L, Sentenza n. 2258 del 14/04/1981 (Rv. 412990 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTO - STABILITA DEL RAPPORTO MEDESIMO - NOZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTO - STABILITA DEL RAPPORTO MEDESIMO - NOZIONE.*
Il termine di prescrizione dei crediti di lavoro inizia a decorrere dal momento della cessazione del rapporto, e non nel corso del medesimo, solo quando questo non sia assistito dalla garanzia della stabilita. A tal fine, e da considerare stabile il rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimita e l'efficacia della sua cessazione, per volonta del datore di lavoro stesso, alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere concretamente gli effetti di tale cessazione. (il principio e stato, nella specie, affermato in tema di rapporto di lavoro a domicilio). (Conf 1298/78, mass n 390667).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)