Sez. L, Sentenza n. 1298 del 14/03/1978 (Rv. 390667 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERIO DIFFERENZIATORE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERIO DIFFERENZIATORE.*
Il criterio differenziatore fra lavoro autonomo e lavoro subordinato risiede nel fatto che, mentre nel primo oggetto della prestazione e l'opera, e cioe il risultato della propria attivita organizzativa, che il prestatore d'opera si impegna a fornire con i mezzi che ritiene piu opportuni e in piena indipendenza, nel secondo, invece, oggetto della prestazione e l'energia lavorativa, che il lavoratore pone a disposizione come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, secondo le direttive e sotto la vigilanza del datore di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)