Sez. 1, Sentenza n. 21889 del 27/10/2015 (Rv. 637503 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Rappresentanza, al contempo, di società in liquidazione e del commissario del concordato preventivo della medesima società - Ammissibilità - Nomina di un curatore speciale - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE
In tema di rappresentanza sostanziale nel processo, va esclusa la sussistenza dei presupposti per la nomina di un curatore speciale in caso di domanda di pagamento proposta dall'unico procuratore speciale di una società in liquidazione e del commissario liquidatore del concordato preventivo della medesima società, verificandosi, in tal caso, una convergenza e non già una incompatibilità, anche solo potenziale, di interessi tra rappresentante e rappresentato, che sola ne giustifica la nomina ai sensi dell'art. 78 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)