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Sez. 2, Sentenza n. 10822 del 06/08/2001 (Rv. 548806 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato - Nomina di curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. - Necessità - Potenzialità, non effettività, del conflitto - Sufficienza.
Stato
decisa il 2001-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548806-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE

In tema di rappresentanza sostanziale nel processo, va ravvisata una situazione di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, tale da comportare la necessità della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ., ogni volta che sia dedotta in giudizio una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, e, quindi, anche se il conflitto si configuri come solo potenziale, non essendo necessaria la evidente ricorrenza di sintomi indicativi della effettività del conflitto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)