Sez. 1, Sentenza n. 3585 del 23/05/1997 Cc. (dep. 30/06/1997) Rv. 207976 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - È concedibile anche al condannato in stato di liberazione condizionale.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il beneficio della liberazione anticipata può essere concesso anche al condannato che si trovi in regime di liberazione condizionale, sicché la mancanza di un attuale stato di detenzione non è di per sè ostativa alla riduzione di pena di cui all'art. 54 della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), sempre che il periodo per il quale è richiesto il beneficio sia antecedente alla liberazione condizionale e riguardi il tempo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena. (V. Sez. 1^, c.c. 28 aprile 1997 n. 3005, Falcone)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)