Sez. U, Sentenza n. 24662 del 28/11/2007 (Rv. 600824 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Apertura del procedimento - Comunicazione all'incolpato - Istanza di revoca - Provvedimento di revoca del consiglio dell'ordine - Impugnabilità del P.M. - Ammissibilità - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, il P.M. può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense - ai sensi dell'art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conv. con modifiche nella legge 22 gennaio 1934 n. 36 - contro il provvedimento con il quale il Consiglio dell'ordine dopo la comunicazione all'incolpato dell'apertura del procedimento, revochi, su istanza del medesimo incolpato, l'apertura del procedimento, in base al riesame degli elementi sui quali era stata fondata la contestazione dell'addebito, atteso che il provvedimento di revoca ha l'effetto di definire il procedimento disciplinare.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)