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Sez. L, Sentenza n. 2167 del 15/03/1996 (Rv. 496367 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Mancata promozione derivante dalla violazione delle regole di correttezza e buona fede - Risarcimento dei danni - Presupposti - Accertamento del nesso di causalità tra la violazione delle suddette regole e la perdita della possibilità di promozione - Sufficienza - Liquidazione del danno - Criteri.
Stato
decisa il 1996-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496367-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI

Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno conseguente ad una mancata promozione "a scelta" (e cioè secondo criteri almeno in parte discrezionali) in una banca, per violazione delle regole di buona fede e correttezza contrattuale, non presuppone necessariamente l'accertamento del diritto alla promozione, ossia la certezza che il rispetto di dette regole avrebbe comportato la promozione, potendo essere basato anche sul solo accertamento del nesso di causalità tra la violazione di dette regole e la perdita della possibilità di promozione. Ove venga accertata unicamente la sussistenza di tale nesso, l'ammontare del danno subito dal lavoratore non può però corrispondere automaticamente alle maggiori somme che questi avrebbe percepito se fosse stato promosso, ma può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., atteso che in tale ipotesi sono risarcibili non già le conseguenze della mancata promozione ma unicamente quelle consistenti nella perdita della possibilità di promozione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)