Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006 (Rv. 592485 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omesso esame di domanda - Erronea interpretazione della domanda - Differenze - Rispettivi poteri della Corte di cassazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte propriamente in tema di violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata. (Nella specie, relativa alla individuazione dei giudizi ai quali si riferiva la domanda di equa riparazione ex art. 2 legge n.89 del 2001, la S.C. ha escluso che il giudice di merito fosse incorso in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto aveva proceduto a un'interpretazione della domanda, desumendone correttamente e logicamente il contenuto e la portata dalla individuazione della parte pubblica prescelta quale convenuta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)