Sez. 2, Sentenza n. 4087 del 09/07/1982 (Rv. 422062 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO - DISPONIBILITÀ DEL FONDO DA PARTE DELL'AUTORE DELLE OPERE - DETERMINATA DA RITARDATA CONSEGNA DEL FONDO ALLO ACQUIRENTE EX ART. 1476 N. 1 COD. CIV. - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX ART. 936 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO - DISPONIBILITÀ DEL FONDO DA PARTE DELL'AUTORE DELLE OPERE - DETERMINATA DA RITARDATA CONSEGNA DEL FONDO ALLO ACQUIRENTE EX ART. 1476 N. 1 COD. CIV. - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX ART. 936 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
La normativa di cui all'art. 936 cod. civ. postula che l'autore delle opere realizzate su suolo altrui sia un terzo, occorrendo, a tal fine, che egli non sia titolare di un qualsiasi diritto, di natura reale o personale, avente ad oggetto il fondo su cui le opere sono state eseguite, con la conseguenza che la suindicata normativa non è applicabile quando la disponibilità di tale fondo, da parte dell'autore delle opere, tragga origine dall'utilizzazione che quest'ultimo ne abbia fatto dopo la vendita, ritardandone la consegna all'acquirente in violazione dell'Obbligo ex art. 1476 n. 1 cod. civ.. (V 68/82, mass n 417757; (V 2701/81, mass n 413461; (V 3862/80, mass n 407724).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)