Sez. L, Sentenza n. 7279 del 03/07/1991 (Rv. 472894 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti della Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni | Disciplina ex art. 11, secondo comma, della legge n. 564 del 1981 - Domande prodotte anteriormente a questa legge o nel semestre successivo - Riferimento a quelle dirette all'equo indennizzo - Domande di accertamento della dipendenza dell'infortunio da causa di servizio - Esclusione.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti della Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni
Ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi, che considera quello letterale criterio ermeneutico di carattere prioritario, la disposizione dell'art. 11, secondo comma, della legge 6 ottobre 1981 n. 564 (norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato) va interpretata nel senso che le domande prodotte anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, o nel semestre successivo a tale data, "considerate ammissibili sempreché le infermità o le lesioni si siano manifestate posteriormente al 30 giugno 1956", sono soltanto quelle rivolte alla concessione dell'equo indennizzo, tenuto anche conto del carattere transitorio della stessa disposizione in rapporto alla previsione del primo comma (concernente l'attribuzione della competenza a provvedere in ordine alle domande di equo indennizzo), restando perciò escluse dalla detta previsione di ammissibilità le richieste di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 209, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)