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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37581 del 30/11/2021 (Rv. 663133 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 | Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - "Credito per cui si procede" (art. 17 c.p.c.) - Determinazione - Riferimento alla somma precettata - Necessità - Maggiorazione ex art. 546 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663133-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza, senza che assuma rilievo il maggiore importo - pari a quello del "credito precettato aumentato della metà" - al quale deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)