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Sez. L, Sentenza n. 2246 del 14/04/1982 (Rv. 420116 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICAZIONE - EFFICACIA IMMEDIATA - SOSPENSIONE PER IMPUGNATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - PROMOVIMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE PER LA REVOCA - EFFETTI - CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA NELL'APPLICAZIONE DI UNA SUCCESSIVA SANZIONE - PRESUPPOSTO - SANZIONE PRECEDENTE GIÀ EFFICACE.*
Stato
decisa il 1982-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420116-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICAZIONE - EFFICACIA IMMEDIATA - SOSPENSIONE PER IMPUGNATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - PROMOVIMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE PER LA REVOCA - EFFETTI - CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA NELL'APPLICAZIONE DI UNA SUCCESSIVA SANZIONE - PRESUPPOSTO - SANZIONE PRECEDENTE GIÀ EFFICACE.*

Nei rapporti di lavoro soggetti alla disciplina della legge 20 maggio 1970 n. 300, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa, ma, una volta applicati, essi hanno efficacia immediata (art. 7, quinto comma), e, mentre l'impugnativa in Sede giurisdizionale non sospende detta sanzione, l'eventuale promovimento della Costituzione del collegio arbitrale (art. 7, sesto comma) per ottenerne la revoca sospende soltanto una sanzione disciplinare già efficace. Consegue che detta sanzione costituisce presupposto per la contestazione della recidiva nell'applicazione di una successiva sanzione. (Conf 6219/79, mass n 402948; (Conf 4910/77, mass n 388510).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)