Sez. 1, Sentenza n. 41095 del 04/07/2014 Ud. (dep. 03/10/2014) Rv. 260370 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Allontanamento di cittadino dell'Unione europea sottoposto a procedimento penale - Causa di improcedibilità prevista per il cittadino extracomunitario destinatario di un provvedimento di espulsione - Applicabilità al cittadino dell'Unione europea - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Quando il cittadino dell'Unione europea sia stato allontanato da territorio italiano per motivi di sicurezza dello Stato (o per uno degli altri motivi previsti dall'art. 20, comma primo, D.Lgs. n. 30 del 2007), il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere se risulta che lo stesso ha già lasciato il suolo nazionale e che, non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio; peraltro, tale speciale causa di improcedibilità non opera nell'ipotesi in cui il cittadino dell'Unione, dopo essere stato allontanato a norma dell'art. 20, comma primo, cit., abbia poi fatto illegalmente rientro nel territorio dello Stato, e sia stato quindi respinto alla frontiera in conseguenza dell'illecito reingresso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20 bis, Decreto Legisl. 28/02/2008 num. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)