Sez. 3, Sentenza n. 6923 del 13/06/1997 Ud. (dep. 14/07/1997) Rv. 208441 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Divieto di subappalto o cottimo senza autorizzazione (art. 21 L. n. 646 del 1982) - Contratti derivati - Applicabilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
Il divieto di subappalto e cottimo senza autorizzazione della P.A. di cui all'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 va esteso ai contratti derivati. Per escludere l'elemento soggettivo della contravvenzione non si può fare richiamo alla circolare del Ministero del lavori pubblici del 9 marzo 1983 n. 477/U.L., nella quale si sosteneva l'esclusione dei contratti suddetti dalla disciplina del citato art. 21. Questa circolare, infatti, è stata superata da altri provvedimenti analoghi, che hanno accolto una esegesi più ampia. In particolare vanno menzionati: la circolare del Ministero di grazia e giustizia, emanata in data 8 giugno 1983 n. 1/2439 U.L.; quella della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - del 17 marzo 1984, che dirimeva il contrasto, accogliendo la tesi onnicomprensiva. Tale orientamento della P.A. ha trovato conferma nei pareri del Consiglio di Stato in sede consultiva (sez. III 29 novembre 1983, n. 870 e 20 gennaio 1984, n. 29) e dell'Avvocatura Generale dello Stato del 16 aprile 1984, n. 16111, diffuso dalla Presidenza del Consiglio con nota del 2 luglio 1984 n. 224.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)