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Sez. 1, Sentenza n. 10271 del 23/10/1996 Ud. (dep. 30/11/1996) Rv. 206118 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE | Art. 500 comma secondo cod. proc. pen. - Teste che si avvalga della facoltà prevista dall'art. 199 cod. proc. pen. di non deporre in dibattimento perché prossimo congiunto dell'imputato - Possibilità che in tal caso le dichiarazioni precedentemente rese formino oggetto di contestazione e siano allegate al fascicolo dibattimentale per essere probatoriamente apprezzate - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206118-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE

Ai sensi del secondo comma dell'art. 500 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese dal teste in sede di indagini preliminari possono formare oggetto di contestazione ed essere allegate al fascicolo del dibattimento soltanto se costui abbia già deposto in sede dibattimentale. Tale presupposto - indispensabile per l'utile inserimento di dette dichiarazioni nel fascicolo del dibattimento ai fini di una loro valutazione probatoria - viene meno nell'ipotesi in cui il testimone in sede dibattimentale dichiari di far uso della facoltà di non deporre ai sensi dell'art. 199 comma primo cod. proc. pen. (facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell'imputato); ne consegue che in tal caso dette dichiarazioni, se inserite nel fascicolo del dibattimento, risultano inutilizzabili, e non possono essere quindi apprezzate probatoriamente, in quanto acquisite in violazione del disposto del primo comma dell'art. 514 cod. proc. pen. in forza del quale può essere data lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese dal testimone (o dall'imputato) in sede di indagini preliminari (o di udienza preliminare) soltanto se ricorrono le condizioni di cui agli artt. 511 (letture consentite), 512 (letture di atti per sopravvenuta loro irripetibilità) e 514 (letture di dichiarazioni rese dall'imputato in sede di indagini o udienza preliminari, qualora rifiuti di rispondere in dibattimento): tutte ipotesi diverse da quella sopra considerata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 199 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 199 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 514 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)