Sez. 5, Sentenza n. 1721 del 28/11/2016 Ud. (dep. 13/01/2017) Rv. 268886 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - ASTENSIONE - IN GENERE | Prossimo congiunto dell'imputato che al dibattimento si avvalga della facoltà prevista dall'art. 199 cod. proc. pen. di non deporre - Possibilità di dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Applicabilità dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - ASTENSIONE - IN GENERE
Non è consentita la lettura, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal prossimo congiunto dell'imputato che, in dibattimento, dichiari di astenersi ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dalla nuova normativa; nè, in tale ipotesi, può trovare applicazione l'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., che consente di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dal teste durante le indagini preliminari, sul presupposto della falsità soggettiva o oggettiva di quelle rese in dibattimento in seguito a comportamenti di terzi costituenti reato, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente il teste obbligato ad espletare il proprio ufficio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)