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Sez. 1, Sentenza n. 6294 del 29/03/1999 Ud. (dep. 19/05/1999) Rv. 213464 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - ASTENSIONE - IN GENERE | "Ratio" - Conseguenza in ordine alle dichiarazioni rese nelle indagini - Acquisizione al fascicolo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213464-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - ASTENSIONE - IN GENERE

L'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre da parte dello stretto congiunto prevista dall'art. 199 cod. proc. pen - la cui "ratio" si giustifica con la necessità di tutela del vincolo familiare - impedisce sia l'introduzione nel fascicolo del dibattimento della dichiarazione resa dallo stesso nel corso delle indagini, sia il recupero della stessa dichiarazione mediante la testimonianza resa "de relato" dal verbalizzante, che procedette all'escussione del teste. Infatti da un lato va rilevato, ai sensi del secondo comma dell'art. 500 cod. proc. pen., che le dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari possono essere inserite nel fascicolo del dibattimento mediante contestazione solo se sui fatti e sulle circostanze oggetto di contestazione il teste abbia già deposto, e dall'altro va considerato che, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari è consentita solo nel caso che ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 199 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)