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Sez. 2, Sentenza n. 1933 del 10/10/1970 (Rv. 347952 - 01)

DONAZIONE - RIMUNERATORIA - NOZIONE - LIMITI - ATTRIBUZIONE PER PREVALENTE SPIRITO DI LIBERALITA - ATTO PUBBLICO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347952-01

DONAZIONE - RIMUNERATORIA - NOZIONE - LIMITI - ATTRIBUZIONE PER PREVALENTE SPIRITO DI LIBERALITA - ATTO PUBBLICO - NECESSITA.*

Dal combinato disposto degli artt 769 e 770 cod civ, si ricava espressamente che rientra nello schema della donazione anche la cosiddetta donazione remuneratoria, nella quale la liberalita si presenta determinata da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario, ovvero dall'intento di remunerare un servizio specifico, mentre a tale remunerazione il donante non e tenuto ne per legge, ne per l'uso, ne per il costume sociale. Peraltro, nella situazione in cui la elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute e l'elargizione a quest'ultimo titolo rappresenti un 'quid minus' rispetto all'intero oggetto e, quindi, l'attribuzione patrimoniale risulti determinata prevalentemente da spirito di liberalita (animus donandi), il negozio rientra, sempre, nello schema della donazione, con la conseguente necessita della sua stipulazione per atto pubblico. (V 2720'67, mass n 330210 1398'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 770

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)