Sez. 1, Sentenza n. 4130 del 28/09/1977 (Rv. 387789 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DECISORIO DELLA CORTE D'APPELLO - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DECISORIO DELLA CORTE D'APPELLO - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita o di maternita, il provvedimento con il quale la Corte d'appello, ai sensi dell'art 274 secondo comma cod civ, nel testo fissato dalla legge 23 novembre 1971 n 1047, decide sul reclamo avverso il decreto del tribunale, definisce in secondo grado un procedimento di natura giurisdizionale contenziosa, e, pertanto, e impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art 360 cod proc civ. (V 2979/76, mass n 381742; (V 155/75, mass n 373330).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/11/1971 num. 1047 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)