Sez. 3, Sentenza n. 36372 del 18/06/2015 Cc. (dep. 09/09/2015) Rv. 264733 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sentenza contumaciale d'appello - Nullità della notificazione dell'estratto - Ricorso per cassazione - Qualificazione come incidente di esecuzione - Esclusione - Possibilità per l'interessato di proporre in ogni tempo incidente di esecuzione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
E inammissibile, e non può essere qualificato come incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello che abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame per intempestività, quando il ricorso sia stato presentato sul presupposto del mancato decorso dei termini di impugnazione in ragione del vizio di notificazione dell'estratto contumaciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che rimane ferma la facoltà della parte interessata di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione per eccepire l'invalida formazione del titolo esecutivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)