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Sez. 6, Sentenza n. 20522 del 11/05/2010 Ud. (dep. 28/05/2010) Rv. 247392 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sentenza contumaciale d'appello - Nullità della notificazione dell'estratto - Ricorso per cassazione - Qualificazione come incidente di esecuzione - Esclusione - Possibilità per l'interessato di proporre in ogni tempo incidente di esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247392-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

È inammissibile, e non può essere qualificato come incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione tardivamente proposto avverso la sentenza d'appello pronunciata in contumacia, sul presupposto del mancato decorso dei termini d'impugnazione in ragione del vizio di notificazione dell'estratto contumaciale, ferma restando la facoltà della parte interessata di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)