Sez. 6, Sentenza n. 41982 del 21/09/2004 Cc. (dep. 27/10/2004) Rv. 230220 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - questioni sul titolo esecutivo | Sentenza contumaciale - Nullità della notifica dell'estratto - Rimedio esperibile - Incidente di esecuzione - Atri rimedi - Impugnazione tardiva o istanza di restituzione in termine - Inammissibilità.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - questioni sul titolo esecutivo
È inammissibile l'appello tardivamente proposto contro una sentenza pronunciata in contumacia, sul presupposto che, essendo viziata la notifica dell'estratto contumaciale del provvedimento, i termini non avrebbero mai iniziato a decorrere. Il sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo va infatti esercitato mediante l'incidente di esecuzione, fermo restando che in tale sede l'osservanza "delle garanzie previste per il caso di irreperibilità del condannato" (art. 670 cod. proc. pen.) può essere verificata solo con riguardo a provvedimenti assunti dopo la pronuncia della sentenza. (In motivazione la Corte ha osservato che, a fronte della prospettata nullità della notifica, sarebbe inammissibile anche un'istanza di restituzione nel termine, poiché tale istituto presuppone la ritualità dell'atto che ha determinato la decorrenza del termine stesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)