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Sez. 3, Sentenza n. 2134 del 06/04/1982 (Rv. 420002 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - PASSAGGIO DEI LADRI ATTRAVERSO UN IMMOBILE E FURTO IN UN LOCALE ATTIGUO DI PROPRIETÀ DI TERZI - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI IDONEE CHIUSURE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE - RESPONSABILITÀ DI COSTUI PER I DANNI SUBITI DAL TERZO IN CONSEGUENZA DEL FURTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420002-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - PASSAGGIO DEI LADRI ATTRAVERSO UN IMMOBILE E FURTO IN UN LOCALE ATTIGUO DI PROPRIETÀ DI TERZI - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI IDONEE CHIUSURE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE - RESPONSABILITÀ DI COSTUI PER I DANNI SUBITI DAL TERZO IN CONSEGUENZA DEL FURTO - INSUSSISTENZA.*

La mancata custodia di un immobile, senza la predisposizione di chiusure idonee ad impedire l'accesso a terzi estranei, non può essere di per sè fonte di responsabilità a carico del proprietario, con riguardo al furto perpetrato in un locale adiacente ed opera di ladri che si siano avvalsi della possibilità di passare attraverso l'immobile medesimo, tenuto conto che una condotta meramente omissiva può essere considerata causa dell'evento dannoso, e quindi fonte di responsabilità, solo in presenza di un Obbligo giuridico di impedire l'evento stesso, e che un siffatto Obbligo, con riferimento a detta custodia e dette cautele a protezione dei diritti altrui, non sussiste in via generale a carico di quel proprietario, ma può derivare solo da specifici rapporti con il danneggiato. (V 5856/80, mass n 409671).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)