Sez. 3, Sentenza n. 5856 del 30/10/1980 (Rv. 409671 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - COLPA PER OMISSIONE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI INCIDENTE DOVUTO A MANCATA SEGNALAZIONE DI UN'INSIDIA STRADALE.*
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - COLPA PER OMISSIONE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI INCIDENTE DOVUTO A MANCATA SEGNALAZIONE DI UN'INSIDIA STRADALE.*
Una condotta omissiva puo essere fonte di responsabilita per danni solo in quanto sussista un preciso e concreto dovere giuridico del soggetto di tenere un comportamento diverso, cioe quando vi sia vero e proprio Obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, Obbligo che puo derivare o direttamente da una norma ovvero indirettamente da uno specifico rapporto intercorrente tra il titolare dell'interesse leso ed il soggetto chiamato a rispondere della lesione e sia tale da determinare una situazione passiva nei confronti del soggetto danneggiato, in forza della quale quest'ultimo sia tenuto ad adoperarsi per evitare effetti pregiudizievoli. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si e negata la responsabilita - anche nella Forma del concorso - dell'ente proprietario della strada, per condotta omissiva consistita nella mancata segnalazione di una cunetta fiancheggiante la carreggiata, essendosi escluso l'Obbligo dell'ente di provvedere a detta segnalazione). (V 2488/79, mass n 398804; (V 2219/76, mass n 381018; (V 3070/72, mass n 360825).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)