Sez. 1, Sentenza n. 3145 del 04/10/1975 (Rv. 377248 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - NECESSITA - EQUIPOLLENTI - MERA NOTIZIA DI ISTANZE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - NECESSITA - EQUIPOLLENTI - MERA NOTIZIA DI ISTANZE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art 15 della legge fallimentare, nel testo risultante a seguito dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n 141 del 16 luglio 1970 la dichiarazione di fallimento dello imprenditore deve essere sempre preceduta, salva la ricorrenza di una ipotesi di incompatibilita, dalla audizione, previa convocazione, dell'imprenditore: ossia dal contatto diretto tra il giudice e l'imprenditore, a cui non puo equivalere una notizia dell'esistenza di istanze di fallimento, appresa dall'imprenditore stesso nel corso di un interrogatorio reso alla polizia tributaria. (V 2043/72, mass n 359201; 692/72, mass n 356794).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)