Sez. L, Sentenza n. 6171 del 27/06/1994 (Rv. 487224 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Principio della immediatezza - Violazione dovuta alla necessità di svolgere complessi accertamenti ispettivi - Esclusione - Applicazione della sospensione cautelare nelle more - Rilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
Il principio della immediatezza del licenziamento disciplinare in tronco non può ritenersi violato nell'ipotesi in cui il tempo decorso dal momento della contestazione a quello dell'applicazione della sanzione dipenda dalla necessità di svolgere complessi accertamenti ispettivi, e sia stata adottato in questo periodo un provvedimento di sospensione cautelare che esclude l'acquiescenza del datore di lavoro alle mancanze disciplinari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)