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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21643 del 28/07/2021 (Rv. 662375 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Cliente, con esperienza quale investitore, che consegni denaro in contanti al promotore finanziario - Reati di truffa ed appropriazione indebita commessi in suo danno dal medesimo promotore - Responsabilità dell'intermediario ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 - Esclusione - Fondamento. RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - In genere. RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - In genere.
Stato
decisa il 2021-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662375-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'intermediario finanziario ex art. 31 d.lgs n. 58 del 1998, la condotta dell'investitore che, ancorché con esperienza nel settore, abbia consegnato in contanti al promotore finanziario, che agiva per conto di una SIM, una rilevante somma di denaro, a fini d'investimento, non rispettando i divieti di legge, ed abbia subito un danno patrimoniale a causa della condotta dolosa del promotore, condannato per truffa ed appropriazione indebita, integra il concorso colposo del danneggiato nella condotta dolosa accertata penalmente, per aver agevolato quanto meno con consapevole acquiescenza, la

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)