Sez. 3 - , Ordinanza n. 1786 del 20/01/2022 (Rv. 663709 - 01)
RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Compagnia assicurativa - Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente – Nesso di occasionalità necessaria - Anomalie nella condotta del cliente - Interruzione del nesso - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
La responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda dell'acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all'agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto).
Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)