diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 32851 del 06/05/2008 Ud. (dep. 05/08/2008) Rv. 241227 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Violazione delle regole fissate per l'esame (artt. 498, comma primo, 499 cod.proc.pen) - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni - Nullità - Insussistenza - Motivi.
Stato
decisa il 2008-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241227-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE

La violazione delle regole per l'esame dibattimentale del testimone non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità, poiché non si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte; né ad una ipotesi di nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia e posto che l'inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod.proc.pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)