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Sez. U, Sentenza n. 11354 del 11/11/1998 (Rv. 520595 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ | Programma straordinario ex art. 84 della legge n. 219/81 - Edificio privo di concessione edilizia - Indennità - Spettanza - Disposizione in contrario delle ordinanze commissariali - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520595-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ

Pur se le ordinanze del Commissario di governo emesse in forza dei poteri conferiti agli organi delegati all'attuazione del programma straordinario dall'art. 84 legge 14 maggio 1981 n. 219 prevedono la non indennizzabilità delle costruzioni abusive, gli organi delegati sono soggetti soltanto al titolo VIII della legge 219/81, la cui prima disposizione, l'art. 80, richiama per la stima in sede giudiziaria gli artt. 12 e 13 legge 15 gennaio 1882 n. 2892, e nel quadro di detta normativa uno degli elementi del criterio determinativo è costituito dal valore venale dell'immobile, indipendentemente dall'avvenuto rilascio di concessione edilizia, ancorché di tale carenza possa tenersi conto in quanto suscettibile d'incidere su quel valore.

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)