Sez. 3, Sentenza n. 3733 del 21/12/1971 (Rv. 355532 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - LIMITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - LIMITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI.*
Gli effetti interruttivi della prescrizione sono soggetti a due limitazioni, l'una soggettiva e l'altra oggettiva, nel senso che operano solo a favore del soggetto attivo ed in danno del soggetto passivo dell'atto interruttivo e con riguardo soltanto a quel dato diritto che e stato dedotto specificamente in giudizio; cio perche l'effetto interruttivo, come non puo riverberarsi sulla sfera giuridica di terzi estranei, cosi non puo estendersi ad altre azioni, posto che ogni diritto si estingue in forza di una propria prescrizione. (V 2839'66, mass n 325401; 500'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)