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Sez. L, Sentenza n. 6610 del 12/06/1995 (Rv. 492804 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Disciplina ex art. 2, primo comma, terzo periodo, D.L. n. 12 del 1977 - Interpretazione - Divieto di superare con patti migliorativi il contenuto degli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 - Sussistenza - Obbligo di attenersi a tale contenuto come minimo inderogabile "in peius" -Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492804-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

La disposizione dell'art. 2, primo comma, terso periodo, del D.L. 1 febbraio 1977 n. 12 (contenente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, e convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977 n. 91), secondo cui gli effetti della variazione del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria (e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi), va interpretata - in linea con la "ratio legis (conferimento dell'inflazione anche mediante il controllo della dinamica salariale e l'aumento della produttività) - nel senso che la disposizione stessa pone alle parti il divieto di superare con patti migliorativi il contenuto dei citati accordi del 1957 e del 1975, e non già l'obbligo, a pena di nullità, di attenersi a tale contenuto come ad un limite minimo inderogabile in "peius".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)