Sez. 3, Sentenza n. 4003 del 23/02/2006 (Rv. 587532 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danni a cose - Legittimazione attiva - Presupposti - Proprietà del bene danneggiato - Necessità - Esclusione - Potere materiale di fatto sulla cosa - Sufficienza - Auto danneggiata in un sinistro stradale - Possesso - Sufficienza - Conseguenze - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere.È dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'articolo 1140 cod.civ.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace - peraltro affermando che la relativa motivazione si poneva in contrasto con i principi informatori della materia risarcitoria e quindi era censurabile in sede di legittimità anche nell'ipotesi di pronuncia secondo equità - che aveva rigettato la domanda di risarcimento sul presupposto che l'attore non era risultato proprietario dell'auto danneggiata in quanto, secondo il giudice del merito, spettava soltanto al proprietario la legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento del relativo danno; ha conclusivamente affermato la S.C., nel rinviare la causa, che la applicazione dell'enunciato principio impone al giudice del merito di accertare che l'attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza in suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonchè l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)