diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 27134 del 18/05/2023 Cc. (dep. 22/06/2023) Rv. 284794 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.- Presupposti - Questioni di nullità della dichiarazione di assenza già devolute nel giudizio di merito - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284794-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che trattasi di mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell'accertata violazione dei diritti partecipativi dell'imputato al giudizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)