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Sez. 3, Sentenza n. 29371 del 05/06/2024 Cc. (dep. 19/07/2024) Rv. 286709-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza - Rescissione del giudicato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286709-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'

È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)