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Sez. 2, Sentenza n. 3057 del 11/12/2024 Cc. (dep. 27/01/2025) Rv. 287492-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza - Esperibilità del rimedio impugnatorio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287492-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di rescissione di giudicato, non è esperibile il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. basato sull'omessa notifica al difensore, ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., del verbale di udienza con indicazione della data di rinvio, a seguito dell'accoglimento dell'istanza fondata sul legittimo impedimento del medesimo).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)