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Sez. 2, Sentenza n. 5534 del 22/10/1981 (Rv. 416254 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - COSTRUZIONE DI UN BALCONE A DISTANZA ILLEGALE - ARRETRAMENTO DELLA VEDUTA - MODALITÀ - NECESSARIA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (EREZIONE DI UNA PARATIA FACILMENTE SCAVALCABILE - INSUFFICIENZA).*
Stato
decisa il 1981-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416254-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - COSTRUZIONE DI UN BALCONE A DISTANZA ILLEGALE - ARRETRAMENTO DELLA VEDUTA - MODALITÀ - NECESSARIA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (EREZIONE DI UNA PARATIA FACILMENTE SCAVALCABILE - INSUFFICIENZA).*

Nell'ipotesi di costruzione di un balcone a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 906 cod. civ., sono correttivi idonei ad arretrare la veduta, in luogo della demolizione del manufatto, quelli che, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile se congruamente motivato, escludono in modo assoluto ogni possibilità di accesso alla porzione del manufatto stesso eccedente la distanza prescritta. (nella specie, alla stregua del surriportato principio, il supremo collegio ha ritenuto esatta la decisione del giudice del merito che aveva negato natura di correttivo idoneo ad una paratia posta sul balcone in quanto agevolmente scavalcabile per la sua altezza di soli novantacinque centimetri). (V. 2338/81, mass. N. 413085; (V. 5259/78, mass. N. 395034).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 906, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)