Sez. 2, Sentenza n. 5259 del 15/11/1978 (Rv. 395034 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE LATERALI OD OBLIQUE - PARAPETTO DI UN BALCONE A DISTANZA ILLEGALE - CONSEGUENZE - DEMOLIZIONE DEL PIANO ECCEDENTE DAL BALCONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPEDIMENTO DELL'ACCESSO AL DETTO PIANO - SUFFICIENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE LATERALI OD OBLIQUE - PARAPETTO DI UN BALCONE A DISTANZA ILLEGALE - CONSEGUENZE - DEMOLIZIONE DEL PIANO ECCEDENTE DAL BALCONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPEDIMENTO DELL'ACCESSO AL DETTO PIANO - SUFFICIENZA.*
Quando il parapetto di un balcone sia posto, rispetto al fondo del vicino, a distanza inferiore a quella di cui all'art 906 cod civ, la riduzione a distanza legale non deve necessariamente essere attuata mediante la demolizione del piano eccedente del balcone, ma anche con qualsiasi accorgimento idoneo ad impedire l'accesso al detto piano, purche permanente e controllabile dall'esterno (nella specie: mediante sbarre di ferro orizzontali e verticali). (Conf 3257/76, mass n 382060).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 906
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)