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Sez. 3, Sentenza n. 1308 del 15/03/1989 (Rv. 462164 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PREPOSIZIONE AD OPERA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - INAMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE DI QUESTIONI NON ESAMINATE DAL GIUDICE DEL MERITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462164-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PREPOSIZIONE AD OPERA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - INAMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE DI QUESTIONI NON ESAMINATE DAL GIUDICE DEL MERITO - IRRILEVANZA.*

È inammissibile il ricorso incidentale per Cassazione, anche se condizionato, con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice d'appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite nell'accoglimento di altre tesi, in quanto in tale ipotesi difetta il presupposto del diritto di impugnazione, e cioè la soccombenza, sia pure solo teorica, e potendo le suddette questioni essere riproposte in Sede di rinvio. (Conf 4310/86, mass n 447075; (Conf 151/86, mass n 443792; (Conf 6445/84, mass n 438025; (Conf 3450/75, mass n 377618).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)