diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2569 del 12/10/1973 (Rv. 366026 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO: DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1973-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366026-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO: DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nell'applicazione dell'imposta di registro devesi aver riguardo, a norma dell'art 8, primo comma, della legge organica (RD 30 dicembre 1923 n 3269), unicamente alla potenziale efficacia del negozio a produrre quei determinati effetti che, secondo la legge, importano il pagamento del tributo, siano o meno essi il naturale e logico sviluppo delle manifestazioni delle volonta delle parti. Cio significa che, nell'indagare e qualificare le situazioni negoziali, l'amministrazione finanziaria prima, e poi il giudice in caso di contestazione, non sono vincolati dal titolo e dalla Forma apparente dell'atto, ma debbono tener conto di ogni altro elemento ricavato dall'atto stesso e da altri che, trovandosi in collegamento con l'atto da tassare o costituendone il presupposto, portino eventualmente ad una diversa valutazione dell'atto. Ne segue che, a tali fini, e pur sempre necessario che gli effetti potenziali delle situazioni negoziali, oggetto dell'imposizione, siano stabiliti in relazione al testo dell'atto, attenendosi al significato letterale di esso ed attraverso l'applicazione dei criteri ermeneutici di pura logica o di carattere obiettivo, con esclusione di quei criteri riferibili alla ricerca della piu o meno effettiva intenzione delle parti. (V 851/73, mass n 363155; 406/73, mass n 362369; (V 2349/72, mass n 359738).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)