Sez. 1, Sentenza n. 851 del 28/03/1973 (Rv. 363155 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO, DETERMINAZIONE - EFFETTIVE CONSEGUENZE GIURIDICHE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO, DETERMINAZIONE - EFFETTIVE CONSEGUENZE GIURIDICHE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'atto - in conformita al principio fissato nell'art 8 della relativa legge organica (RD 30 dicembre 1923 n 3269) - deve essere esaminato nella sua portata e nell'effettivita delle conseguenze giuridiche che esso e idoneo a produrre nei rapporti fra le parti. Il convincimento espresso al riguardo dai giudici di merito, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, sfugge al Sindacato di legittimita. (V 1808/72, mass n 358797; 1805/72, mass n 358788).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)