Sez. 1, Sentenza n. 1960 del 12/10/1970 (Rv. 348002 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONI - EDIFICI DESTINATI AD OSPITARE COLLETTIVITA - AGEVOLAZIONI CONCESSE DALLA LEGGE N 659 DEL 1961 - LIMITI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONI - EDIFICI DESTINATI AD OSPITARE COLLETTIVITA - AGEVOLAZIONI CONCESSE DALLA LEGGE N 659 DEL 1961 - LIMITI.*
La legge 19 luglio 1961, n 659 non ha concesso agli edifici destinati ad ospitare collettivita elencati nell'art 2 della legge n 1094 del 1938 l'esenzione totale e perpetua dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nella loro costruzione, ma si e limitata ad estendere a tali edifici le stesse agevolazioni gia concesse per le case di abitazione non di lusso. Ai sensi della predetta legge n 659 del 1961, pertanto, il beneficio della totale esenzione dall'imposta di consumo e applicabile nei riguardi degli edifici cosiddetti assimilabili, la cui costruzione sia stata ultimata entro il 31 dicembre 1961, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, mentre per quelli ultimati dopo tale data spetta il piu limitato beneficio previsto dall'art 5 della legge 2 febbraio 1960 n 35.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 16, Legge 19/07/1962 num. 959 art. 1, Legge 02/02/1960 num. 35 art. 5, Legge 19/07/1962 num. 959 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)