diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 775 del 26/02/1975 (Rv. 374139 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - IN GENERE - EDIFICI DESTINATI AD OSPITARE COLLETTIVITA - ESENZIONE TOTALE PREVISTA DALLA LEGGE N 659 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - EDIFICI TERMINATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1961 - BENEFICI FISCALI APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1975-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374139-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - IN GENERE - EDIFICI DESTINATI AD OSPITARE COLLETTIVITA - ESENZIONE TOTALE PREVISTA DALLA LEGGE N 659 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - EDIFICI TERMINATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1961 - BENEFICI FISCALI APPLICABILI.*

La legge 19 luglio 1961, n 659 non ha concesso agli edifici destinati ad ospitare collettivita elencati nell'art 2 della legge n 1094 del 1938 l'esenzione totale e perpetua dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nella loro costruzione, ma si e limitata ad estendere a tali edifici le stesse agevolazioni gia concesse per le case di abitazione non di lusso. Ai sensi della predetta legge n 659 del 1961 pertanto, il beneficio della totale esenzione dall'imposta di consumo e applicabile nei riguardi degli edifici cosiddetti assimilabili, la cui costruzione sia stata ultimata entro il 31 dicembre 1961, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, mentre per quelli ultimati dopo tale data spetta il piu limitato beneficio previsto dall'art 5 della legge 2 febbraio 1960 n 35. (Conf 2575/71, mass n 353660; 1960/70, mass n 348002).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1938 num. 1094 art. 2, Legge 02/02/1960 num. 35 art. 1, Legge 02/02/1960 num. 35 art. 5, Legge 19/07/1961 num. 659 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)