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Sez. L, Sentenza n. 606 del 22/01/1987 (Rv. 450335 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 43 DEL CCNL 13 GENNAIO 1979 PER I DIPENDENTI DI SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI IN TEMA DI RIMBORSO DI SPESE.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450335-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 43 DEL CCNL 13 GENNAIO 1979 PER I DIPENDENTI DI SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI IN TEMA DI RIMBORSO DI SPESE.*

L'interpretazione di una disposizione contrattuale collettiva (di diritto comune) compiuta dal giudice del merito è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva interpretato l'art. 43 del C.C.n.L. 13 gennaio 1979, applicabile ai dipendenti di società di assicurazioni, nel senso che ai fini del rimborso di spese, la necessità dell'accordo fra imprese ed ispettore riguardava soltanto l'an e non anche il quantum, la cui Determinazione - una volta raggiunto l'accordo - era affidata esclusivamente al sistema del rimborso a piè di lista). (Conf 4301/86, mass n 447067; (Conf 3951/86, mass n 446777).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)