diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8131 del 10/08/1990 (Rv. 468770 - 01)

TRENTINO-ALTO ADIGE - COMMERCIO: INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, FIERE E MERCATI - PROVINCE - BOLZANO - NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO EX LEGGE PROVINCIALE N. 66 DEL 1978 - PRECEDENTE VIOLAZIONE DELLA LEGGE STATALE N. 426 DEL 1971 - ILLECITO AMMINISTRATIVO PERSISTENTE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468770-01

TRENTINO-ALTO ADIGE - COMMERCIO: INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, FIERE E MERCATI - PROVINCE - BOLZANO - NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO EX LEGGE PROVINCIALE N. 66 DEL 1978 - PRECEDENTE VIOLAZIONE DELLA LEGGE STATALE N. 426 DEL 1971 - ILLECITO AMMINISTRATIVO PERSISTENTE - CONFIGURABILITÀ.*

La nuova disciplina sul commercio, introdotta, nella provincia di Bolzano, dalla legge provinciale 24 ottobre 1978 n. 68, non può essere invocata per contestare la sussistenza e punibilità, quale illecito amministrativo, di una precedente violazione delle Disposizioni della legge statale 11 giugno 1971 n. 426, considerando che manca, in detta normativa provinciale, una previsione di retroattività, e che i principi fissati dall'art. 2 cod. pen. non sono suscettibili di estensione analogica alle infrazioni amministrative, al fine di escludere, in base allo "ius superveniens", la illiceità e sanzionabilità di un fatto perfezionatosi nel vigore della legge anteriore. (V 1231/89, mass n 462108; (V 3782/88, mass n 459018; (V 6318/86, mass n 448544).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 24/10/1978 num. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)