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Sez. 6, Sentenza n. 18161 del 05/04/2012 Ud. (dep. 14/05/2012) Rv. 252638 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | Turbativa - Momento in cui la gara si svolge - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252638-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

In materia di turbata libertà degli incanti, la turbativa può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara medesima, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato laddove lo stesso bando di gara prevedeva che il pubblico incanto si dovesse esperire mediante offerte segrete in ribasso della base d'asta e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)