Sez. 6, Sentenza n. 6259 del 27/01/2016 Ud. (dep. 15/02/2016) Rv. 266313 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | Comportamenti diretti alla manipolazione del bando di gara precedenti alla introduzione del reato previsto dall'art. 353 bis cod. pen. - Riconducibilità al delitto di cui all'art. 353 cod. pen. - Condizioni - Pubblicazione del bando di gara - Necessità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI
In tema di turbata libertà degli incanti, integrano il reato previsto dall'art. 353 cod. pen. i comportamenti manipolatori che incidono sulla formazione di un bando di gara poi adottato, non rilevando che essi siano stati commessi prima dell'art. 353-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie incriminarice rientrano, invece, le condotte manipolatorie del procedimento non seguite dalla emissione del bando e quelle di manipolazione dell'"iter" procedurale che non abbiano, tuttavia, influenzato la legittimità del bando poi adottato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le condotte da ultimo indicate erano penalmente rilevanti, ai sensi degli artt. 56 e 353 cod. pen., anche prima della entrata in vigore dell'art. 353 bis cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353, Cod. Pen. art. 353 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)