Sez. 6, Sentenza n. 6875 del 14/01/2026 Cc. (dep. 20/02/2026) Rv. 289465-01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI | Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Condotta preliminare rispetto alla fase comparativa - Necessità - Sussistenza - Effettivo condizionamento della gara - Necessità - Esclusione - Delitto di turbata libertà degli incanti - Differenze.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI
Il delitto previsto dall'art. 353-bis cod. pen. si configura nel caso in cui la condotta, finalizzata a preferire uno dei possibili contraenti, si realizza fin dalla predisposizione del bando di gara o dell'atto equipollente, a prescindere dall'effettiva incidenza che essa abbia avuto sulla scelta del contraente o sulla correttezza della gara, diversamente dal delitto di cui all'art. 353 cod. pen. che è configurabile nel solo caso in cui le condotte illecite siano realizzate dopo l'adozione del bando e alterino la procedura comparativa.
Cod. Pen. art. 353, Cod. Pen. art. 353 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)