Sez. L, Sentenza n. 18525 del 02/08/2013 (Rv. 627491 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Dipendenti del Banco di Napoli - Personale in pensione alla data del 31 dicembre 1990 - Conservazione del sistema di perequazione automatica delle pensioni integrative - Esclusione - Art. 1, comma 55, della legge n. 243 del 2004 (ritenuta costituzionalmente legittima da C. Cost. n. 362 del 2008) - Applicabilità - Sentenza CEDU del 14 febbraio 2012 (Arras ed altri c. Italia) - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di regime perequativo dei trattamenti pensionistici dei dipendenti del Banco di Napoli in pensione alla data del 31 dicembre 1990, va esclusa, in applicazione dell'art. 1, comma 55, della legge n. 243 del 2004 (ritenuta costituzionalmente legittima da C.Cost. n. 362 del 2008), la limitata e predeterminata sopravvivenza (fino al 26 luglio 1996) della perequazione automatica, secondo regole peculiari, per tali dipendenti, senza che assuma rilievo la successiva sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (del 14 febbraio 2012, Arras ed altri c. Italia) che ha ritenuto non convincente "l'utilizzo della legislazione retroattiva" per pervenire ad un sistema pensionistico omogeneo, dovendo il disallineamento tra pronunce CEDU e del giudice costituzionale italiano essere considerato in una prospettiva di bilanciamento dei valori costituzionali (Corte cost. n. 264 del 2012).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Legge 20/11/1993 num. 357 art. 3, Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 55 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)